TESTO AGGIORNATO DEL PROTOCOLLO PER IL CONTENIMENTO DEL COVID-19


Il 6 aprile 2021 le parti sociali hanno condiviso, con il Ministero del Lavoro, il Ministero della Salute ed il Ministero dello Sviluppo economico, il testo aggiornato del protocollo per il contenimento del Covid 19.

Il documento è una revisione del protocollo del 14 marzo 2020, successivamente modificato con la versione del 24 aprile 2020, e contiene le misure di prevenzione e di protezione da adottare negli ambienti di lavoro per contenere l’epidemia da Covid 19.

Sulla base di tale protocollo, ogni azienda nel corso di questi mesi, ha elaborato ed attuato una propria procedura, definendo le regole specifiche per poter continuare ad operare.
Si rinnova che il mancato rispetto delle misure di contenimento del contagio, previste nel protocollo, è sanzionato con la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni minime di sicurezza.
Ringraziamo tutti voi perchè anche da una verifica senza preavviso effettuata dal nostro RSPP non rileva difformità di comportamento. Quindi un ringraziamento ad ognuno da parte della Direzione per l’impegno al rispetto delle regole.
L’aggiornamento del documento, condiviso tra Governo e parti sociali, è consistito principalmente nella revisione dei riferimenti normativi e nell’attualizzazione delle misure, alla luce dell’evoluzione delle conoscenze sul Covid 19 e della situazione epidemiologica attuale.

 

Le novità del protocollo

Le principali novità riguardano:

  • il rientro di un lavoratore ancora positivo dopo 21 giorni: la riammissione nei luoghi di lavoro deve avvenire solo a seguito di tampone molecolare o antigenico, effettuato in una struttura accreditata o autorizzata, con risultato negativo;
  • la protezione delle vie respiratorie: il protocollo non prevede più l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nel caso non sia possibile mantenere nel luogo di lavoro la distanza interpersonale di almeno un metro. Viene infatti previsto che in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, sia al chiuso che all’aperto, siano obbligatorie le mascherine chirurgiche o dispositivi di protezione individuale di livello superiore (FFP2 o FFP3). La mascherina non è obbligatoria nel caso in cui il lavoratore operi in condizioni di isolamento. A questo proposito si ricorda che il rapporto n. 4/2021 dell’Istituto Superiore di Sanità (6) conferma l’obbligo del mantenimento delle misure di protezione delle vie respiratorie anche per i lavoratori vaccinati;
  • le trasferte: il protocollo le rende possibili , ma nell’organizzarle, il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente e il RSPP, è opportuno che tenga conto “del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione”;
  • la formazione in presenza, che è consentita:
    – in azienda esclusivamente per i lavoratori dell’azienda stessa e senza limitazione di argomento;
    – in materia di sicurezza e salute;
    – per le attività laboratoristiche;
    – per tirocini e stage.
    Poiché ritorna possibile svolgere formazione in presenza, viene meno la previsione che consentiva lo svolgimento di specifiche mansioni anche in caso di mancato aggiornamento (addetto al primo soccorso, carrellista, ecc).
  • l’identificazione dei contatti stretti di casi positivi: al fine di rendere efficace il tracciamento, il medico competente collabora con l’autorità sanitaria tenendo conto delle misure di prevenzione e protezione attuate in azienda ai fini del contenimento del rischio da Sars-Cov-2/Covid 19.