CORSI DI FORMAZIONE AI TEMPI DEL COVID 19

 

Non riesco a fare un aggiornamento del mio corso di formazione a causa dell’emergenza Covid, cosa succede?

L’emergenza COVID-19 e le varie misure di contenimento hanno rallentato le attività di formazione e aggiornamento in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Tutto ciò ha complicato la comprensione sulla validità degli attestati che non è stato possibile aggiornare.

Malgrado il decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125 – contenente “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonchè per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” – non sia intervenuto direttamente sul tema della validità degli attestati, a portare una nuova proroga è intervenuta successivamente la legge di conversione 27 novembre 2020, n. 159.

 

Proroghe degli attestati?

Per comprendere cosa cambia per la validità degli attestati di formazione, con le modifiche operate dalla legge di conversione 159/2020 sul decreto-legge 125/2020, possiamo riprendere l’Articolo 3 bis (Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza) che è inserito – dalla legge di conversione – dopo l’articolo 3 del decreto-legge 125/2020:

Art. 3 bis

1. All’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «il 31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19»;

b) dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente: «2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2».

(…)

 

A questo punto è necessario ricordare anche il testo dell’articolo 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e ora modificato anche dalla legge 159/2020:

Art. 103

(…)

2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonchè alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

(…).

2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2».

(…)

 

Le indicazioni del ministero del lavoro

Riguardo all’applicazione dell’articolo 103 del decreto-legge 18/2020 anche agli attestati di formazione in materia di salute e sicurezza, si può fare riferimento ad una FAQ apparsa sul sito del Ministero del Lavoro che cita l’articolo 103 in relazione alla possibilità di “posticipare” la formazione e l’aggiornamento a causa dell’emergenza.

Riprendiamo integralmente la riposta del Ministero perché fornisce utili informazioni anche sulla formazione da svolgere ex novo:

In questo periodo di emergenza da COVID-19, in considerazione delle difficoltà operative determinate dalle misure di contenimento, è possibile posticipare tutta la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro o solo l’aggiornamento?

In considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento per evitare e prevenire il contagio da COVID-19, in coerenza con il principio introdotto dall’articolo 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 2020, si ritiene che nel caso in cui non sia possibile, temporaneamente, effettuare l’aggiornamento previsto si possa ugualmente proseguire lo svolgimento dell’attività lavorativa. Diversamente, per quanto riguarda la formazione da svolgere ex novo (ad esempio in caso di assunzione di nuovo personale, o nel caso di cambio di mansione, ovvero ancora nel caso dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro),si ritiene che la stessa non possa essere posticipata, ferma restando la possibilità di svolgere la formazione in videoconferenza se ne ricorrono i presupposti.

 

Validità degli attestati in materia di salute e sicurezza

Partiamo ricordando che il Consiglio dei ministri, riunito il 13 gennaio, ha ora deliberato la nuova proroga dello stato d’emergenza fino al 30 aprile 2021.

In relazione a quanto indicato dalla lettura coordinata del decreto legge 125/2020, della legge di conversione 159/2020 e del decreto legge 18/2020, tutti gli attestati relativi ai corsi di formazione in scadenza durante il periodo di emergenza conservano la loro validità fino ai novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. E dunque, con la nuova proroga dello stato di emergenza, conservano la loro validità fino al 29 luglio 2021.

Segnaliamo, inoltre, che la legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 è in vigore dal 4 dicembre 2020, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.