la figura dell'addetto antincendio in azienda

Secondo quanto citano gli art. 18 e 42 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, i quali devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico. Per effettuare tale nomina, il datore di lavoro può consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, tenendo conto delle capacità in rapporto allo stato di salute e sicurezza; i lavoratori incaricati non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Anche il Datore di Lavoro, avvisando preventivamente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, può svolgere l’incarico di addetto antincendio, eccetto nei casi previsti dalla legge:

  • aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori, con eccezione delle attività industriali a rischio di incidente rilevante (Direttive Seveso);
  • aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori;
  • aziende della pesca fino a 20 lavoratori;
  • altre aziende fino a 200 lavoratori.

L’addetto antincendio deve essere formato e il numero degli addetti deve essere adeguato, tenendo conto delle dimensioni dell’azienda, del numero delle persone presenti e dei relativi rischi.

 

La formazione degli addetti antincendio a seconda del rischio

La formazione dell’addetto antincendio si differenzia in base al livello di rischio antincendio che potrebbe interessare l’ambiente lavorativo.

  • Sono considerate a rischio basso, soggette a 4 ore di formazione, le attività non classificabili negli altri livelli e dove sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove vi sono scarse possibilità di sviluppo di focolai e dove non sussistono problemi di propagazione delle fiamme.
  • La durata minima del corso di formazione per addetti antincendio per attività a medio rischio di incendio è pari a 8 ore. Rientrano in tali tipologie di impresa: attività rientranti nell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nel D.P.R. n. 689/1959 (escluse quelle indicate come rischio elevato) e i cantieri temporanei e mobili ove si detengono e impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere (esclusi quelli interamente all’aperto).
  • In caso di rischio di incendio alto, gli addetti antincendio devono frequentare un corso di formazione della durata minima di 16 ore. Tra le attività considerate ad alto rischio di incendio rientrano: industrie e depositi, fabbriche di esplosivi, centrali termoelettriche, aziende estrattive di oli minerali e gas combustibili, impianti nucleari, scali aeroportuali, ospedali, scuole ecc. In questo caso la formazione si contraddistingue dalle precedenti (fatta eccezione per alcuni particolari casistiche) per la necessità di sostenere l’esame di idoneità tecnica (prove scritte, orali e pratiche) presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

 

I corsi di aggiornamento

La legge introduce, inoltre, l’obbligo di aggiornamento periodico per i lavoratori incaricati dell’attività di “prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza”. La durata dei corsi di aggiornamento per addetti antincendio cambia in base al tipo di rischio: nel caso di rischio d’incendio basso la durata è di 2 ore, per il rischio d’incendio medio è di 5 ore, mentre per il rischio d’incendio alto è di 8 ore.

La legge non specifica la periodicità di tale aggiornamento anche se si raccomanda di osservare la cadenza triennale.